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Dichiarazione di nascita

Dove fare la denuncia

  • presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto). E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori;
  • presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza con l'attestazione di nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione deve essere resa al Comune di residenza della madre, a meno che i genitori non decidano diversamente. E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori.
L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre effettuata presso il comune di residenza della madre.

Figli nati dentro il matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio
Per i FIGLI NATI DENTRO IL MATRIMONIO la dichiarazione di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona che ha assistito al parto.

Per i FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO, la dichiarazione deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento.
La presenza di entrambi i genitori non è necessaria qualora sia stato effettuato il prericonoscimento. (vd faq dedicate)
 
Documentazione da presentare
  • Documento di identità valido del dichiarante;
  • attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
Per quanto concerne l’attribuzione del cognome del figlio, si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 131/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2022, ha stabilito i seguenti nuovi principi:
 
  • il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine dagli stesso deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano al figlio soltanto il cognome di uno dei due;
  • in mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso;
  • qualora non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi si rende necessario l’intervento del Giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo sulle scelte riguardanti i figli.
I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete.

Come fare domanda

Contattando l’ufficio di Stato Civile telefonando al numero 0422 490053 per prenotare un appuntamento.

Normativa di riferimento
  • Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"
  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
  • D.P.R. n 323 del 6 settembre 1989 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull'anagrafe e sul censimento degli italiani all'estero"
  • L. n 470 del 27 ottobre 1988 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero"
  • Codice civile artt. 231 e seguenti.
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. 63 del 1/6/2022 
 
Casi particolari
  • Nel caso di bimbo nato morto, la dichiarazione va fatta esclusivamente al comune di nascita;
  • nel caso di bimbo nato vivo, ma morto prima della registrazione della nascita, la dichiarazione va fatta esclusivamente al comune di nascita;
  • nel caso di bimbo nato in Italia da genitori stranieri residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita;
  • nel caso di bimbo nato in Italia da genitori italiani residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita.


Responsabile dell'ufficio: dr.ssa Toscan Francesca
Personale dell'ufficio: Roberta Bertuol, Rosetta Ghellar, Sonia Pavin e Alessia Zanon
Assessore: Rossella Veneran
e-mail: assessore.rossellaveneran@comunecasier.it
 
Ufficio Stato Civile
Piazza Leonardo Da Vinci n. 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV)
Telefono : 0422 490053
Fax : 0422 498048
e-mail : anagrafe@comunecasier.it

Orari di apertura su appuntamento:
Lunedì                8.30 - 12.30
Martedì               chiuso
Mercoledì            14.30 - 17.30
Giovedì               11.00 - 13.00
Venerdì               8.30 - 12.30
 






 

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