ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO N. 169 DEL 17 DICEMBRE 2020
Pubblicata il 18/12/2020
SINTESI DELL'ORDINANZA REGIONALE n. 169 del 17 Dicembre 2020:
SPOSTAMENTI TRA COMUNI: fino al 6 gennaio, dopo le 14 non è ammesso lo spostamento in un comune diverso da quello di residenza o dimora, salvo comprovate esigenze di lavoro, studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili in tale comune; è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione.
SERVIZI ALLA PERSONA: sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona.
SPOSTAMENTI VERSO RISTORANTI: se in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro può avvenire oltre tale orario.
SPOSTAMENTO RELATIVO A MINORI: sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni; è sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.
SPOSTAMENTO PER MATRIMONI E FUNERALI: sempre possibile.
ACCESSO A TRASPORTO COLLETTIVO: sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico anche per accompagnamento di altri.
SPOSTAMENTO VERSO LA SECONDA CASA: sempre possibile.
SPOSTAMENTI IN SOGGIORNO TURISTICO: per chi si trova in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.
ORARIO DI ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI E AI SERVIZI: forte raccomandazione per accedere agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora dopo le ore 14.
AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI SPOSTAMENTI DOPO LE 14.00 (https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf); la mancata esibizione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.
USO DELLA MASCHERINA: solite disposizioni.
ATTIVITA' SPORTIVA O MOTORIA: solite disposizioni.
SPOSTAMENTI VERSO ALTRE ABITAZIONI: fortemente sconsigliate salvo per necessità o motivi di lavoro.
ESERCIZI DI COMMERCIO A DETTAGLIO: Esercizi di commercio al dettaglio: accesso consentito ad una persona per nucleo familiare, salvo per accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni; per i locali con una superficie fino a 40 metri quadri è consentito l'accesso a 1 cliente per volta; per i locali con una superficie superiore a 40 metri quadri è consentito l'accesso di n. 1 cliente ogni 20 metri quadri.
MERCATI ALL'APERTO: vietati salvo piano adottato dai sindaci.
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE: solite disposizioni; la consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell'esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo per gli alimenti da consumare nell'immediatezza dell'asporto; sempre consentita la vendita a domicilio.
Allegati
Nome | Dimensione |
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Ordinanza n. 169 del 17 dicembre 2020.pdf | 232.88 KB |
modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf | 626.96 KB |