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NUOVA IMU

NUOVA IMU - ANNO 2023
Sono state confermate le aliquote IMU dell'anno precedente 2022

Dal 01/01/2020, con la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, è stata introdotta la NUOVA IMU.
 

Si rinvia, per le informazioni necessarie al calcolo dell’Imposta dovuta, alle aliquote riportate nella tabella.
N.B. Si ricorda che il termine per il “Ravvedimento Operoso”, relativo a parziali o omessi versamenti IMU, è il 16 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale doveva essere effettuato il versamento.

 
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU ‰
1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 9,2‰
2 Unità immobiliare nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 5,4‰
  DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00  
3 Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Regolamento Comunale) e altre tipologie di immobili assimilati all’abitazione principale 0‰
4 Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (con riduzione prevista dal Regolamento comunale) 9,2‰
5 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. L'aliquota complessiva è il 9‰ (di cui 1,4 ‰ a favore del Comune di Casier e 7,6 ‰ a favore dello Stato)
1,4‰ Comune

7,6‰ Stato
7 Immobili locati 9,2‰
8 Immobili locati a canone concordato (con riduzione al 75% prevista dall’art.1 comma 760 L.160/2019) 9,2‰
9 Aree fabbricabili 9‰
10 Terreni agricoli non esenti 7,6‰
11 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1‰
12 Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati esenti



IMU ANNO 2021:
Sono state confermate le aliquote IMU dell'anno precedente 2020


Dal 01/01/2020, con la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, è stata introdotta la NUOVA IMU.
 

Si rinvia, per le informazioni necessarie al calcolo dell’Imposta dovuta, alle aliquote riportate nella tabella.
N.B. Si ricorda che il termine per il “Ravvedimento Operoso”, relativo a parziali o omessi versamenti IMU, è il 16 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale doveva essere effettuato il versamento. 

NUOVA IMU - ANNO 2020
REGOLAMENTO COMUNALE

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU ‰
1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 9,2‰
2 Unità immobiliare nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 5,4‰
  DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00  
3 Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Regolamento Comunale) e altre tipologie di immobili assimilati all’abitazione principale 0‰
4 Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (con riduzione del 50%) 9,2‰
5 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (aliquota relativa alla sola quota a favore del comune di Casier). La quota a favore dello Stato è del 7,6‰ 1,4‰
7 Immobili locati 9,2‰
8 Immobili locati a canone concordato (con riduzione al 75% prevista dall’art.1 comma 760 L.160/2019) 9,2‰
9 Aree fabbricabili 9‰
10 Terreni agricoli non esenti 7,6‰
11 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1‰
12 Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati 1‰
 




Dal 01/01/2012 è stata introdotta l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) con D.L. 201/2011 “Decreto Salva Italia”, convertito con la Legge 22/12/2011 n. 214.

Si rinvia, per le informazioni necessarie al calcolo dell’Imposta dovuta, alle sotto riportate sezioni IMU suddivise per anno di competenza.

N.B. Si ricorda che il termine per il “Ravvedimento Operoso”, relativo a parziali o omessi versamenti IMU, è il 16 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale doveva essere effettuato il versamento. 

I.M.U. ANNO 2017

Documentazione scaricabile:


I.M.U. ANNO 2016

Documentazione scaricabile:


I.M.U. ANNO 2015

Documentazione scaricabile:

 

I.M.U. ANNO 2014

Documentazione scaricabile:

 

I.M.U. ANNO 2013

Documentazione scaricabile:

 

I.M.U. ANNO 2012

Si ricorda che il ravvedimento operoso per mancati o parziali versamenti I.M.U.puo' essere effettuato dal contribuente entro il 16/12/2013, per l'anno di imposta 2012.

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