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DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
 
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
L'accesso civico è un diritto (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 133/2013) che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.

Sono previste due tipologie di accesso civico:

a) Accesso civico concernente dati, documenti ed informazioni soggetti
    a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013)

b) Accesso civico generalizzato concernente i dati ed i documenti ulteriori rispetto
    a quelli a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013)

  
La richiesta può essere presentata:-        
lunedì e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
  • tramite posta elettronica all’ indirizzo: comunecasier@pec.it- o segreteria@comunecasier.it
  • tramite posta ordinaria all'indirizzo: RESPONSABILE TRASPARENZA del Comune di Casier (TV), Piazza L. Da Vinci,16  31030 Dosson di Casier (TV)
  • direttamente presso l’Ufficio Protocollo:
  
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.
 
RIFERIMENTI NORMATIVI
 
Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
UNITA’ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:
Segretario Generale dott. ssa Paola De Noni
Tel.0422.380033  e-mail: comunecasier@pec.it
A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI:
Segreteria – 0422.380033
segreteria@comunecasier.it
Lunedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30,
Mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
 
DESTINATARI:
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.
 
REQUISITI:
Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.

TERMINI DI PRESENTAZIONE:
La richiesta si può presentare in qualsiasi momento.

MODULISTICA AL SEGUENTE LINK: https://www.comunecasier.it/casier/zf/index.php/modulistica/index

RITARDO O MANCATA RISPOSTA:
Nel caso in cui il Responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto  titolare del potere sostitutivo, utilizzando l’apposito modulo predisposto in allegato (allegato B), utilizzando le modalità sopra elencate. Il titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
 
Titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, commi 9 bis e 9 ter, della legge 7 Agosto 1990, n. 241:
 

STRUMENTO DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE:
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio

 


 
Descrizione
REGISTRO ACCESSI ATTI (L. 241/90) 2° SEMESTRE 2023 (69.54 KB)
Inserita il 29/01/2024
Modificata il 29/01/2024
REGISTRO ACCESSI CIVICI SEMPLICI E GENERALIZZATI 2° SEMESTRE 2023 (69.08 KB)
Inserita il 25/01/2024
Modificata il 25/01/2024
REGISTRO ACCESSI ATTI (L. 241/90) 1° SEMESTRE 2023 (69.52 KB)
Inserita il 05/07/2023
Modificata il 05/07/2023
REGISTRO ACCESSI CIVICI SEMPLICI E GENERALIZZATI 1° SEMESTRE 2023 (70.28 KB)
Inserita il 05/07/2023
Modificata il 05/07/2023
REGISTRO ACCESSI CIVICI SEMPLICI E GENERALIZZATI 2° SEMESTRE 2022 (69.62 KB)
Inserita il 11/01/2023
Modificata il 11/01/2023
REGISTRO ACCESSI CIVICI SEMPLICI E GENERALIZZATI 1° SEMESTRE 2022 (54.57 KB)
Inserita il 06/07/2022
Modificata il 06/07/2022
REGISTRO ACCESSI CIVICI SEMPLICI E GENERALIZZATI ANNO 2021 (61.64 KB)
Inserita il 18/03/2021
Modificata il 24/01/2022
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