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Albo dei Giudici Popolari

Descrizione

L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado. 
I cittadini, in possesso dei requisiti di legge, possono presentare domanda di iscrizione all'albo negli anni dispari, dall'1 aprile al 31 luglio.
L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti, da inoltrare al Tribunale competente per territorio.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.


Requisiti

Per richiedere l'iscrizione è necessario:
  • avere la cittadinanza italiana;
  • godere dei diritti civili e politici;
  • avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
  • essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;
  • essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
  • buona condotta morale.
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
 
Come presentare la domanda di iscrizione
 
La richiesta è inviabile on line tramite il portale Virtual Urp accessibile con SPID al seguente link: ISCRIZIONE ALBO GIUDICI POPOLARI.
Le domande devono essere sempre corredate da copia di un documento di riconoscimento.

Obblighi e rimborsi

Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da € 2,58 a € 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
Ai giudici popolari spetta un rimborso di € 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di € 51,65 per le prime 50 sedute e di € 56,81 per le udienze successive.

Normativa di riferimento
  • Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.
  • L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".
  • L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".
 
Riferimenti

Ufficio elettorale – Settore I Affari Generali e Istituzionali
anagrafe@comunecasier.it
Tel. 0422 490053
 
 
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